A norma di regolamento può considerarsi conclusa l'esperienza di Gianpaolo Tosel come Giudice Sportivo. Intervenendo a Radio Marte, ammettendo di aver riferito parti di referto alla Gazzetta dello Sport e poi preannunciando le 4 giornate di squalifica prima della sentenza, è stato violato il codice di giustizia sportiva della Figc. Di seguito i punti 1 e 2 dell'articolo 28: "1. Gli Organi della giustizia sportiva previsti dallo Statuto federale agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia, terzietà eriservatezza.
2. I componenti degli Organi di giustizia sportiva sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e ad altri mezzi di comunicazione in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi".
Le sanzioni sono quelle previste invece nell'articolo 34, punto 3 dello statuto federale, che regola l'organizzazione della giustizia sportiva:"La Commissione federale di garanzia garantisce l’indipendenza, l’autonomia, la terzietà e la riservatezza degli Organi della giustizia sportiva. La Commissione:
D) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti i componenti degli Organi della giustizia sportiva, inclusi quelli di destituzione in caso di violazione dei doveri di terzietà e di riservatezza, di reiterata assenza ingiustificata, di grave negligenza nell’espletamento delle funzioni, di gravi ragioni di opportunità, anche su segnalazione del Presidente federale, del Procuratore federale o dei Presidenti degli Organi di giustizia sportiva
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